Art. 5.

      1. Il minore ha diritto ad avere, comunque, una famiglia, sia essa d'origine o affidataria.
      2. La famiglia deve essere messa in condizione di assicurare lo sviluppo fisico e morale dei figli minori.
      3. Ai fini di cui al comma 2, devono essere garantite le condizioni economico-sociali atte a evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine quando:

          a) la famiglia sia numerosa e incapace di fare fronte alle necessità di tutti i figli;

 

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          b) il minore sia in una situazione patologica, quale portatore di handicap, o si trovi in uno stato di devianza o di tossicodipendenza;

          c) la famiglia versi in condizioni di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue ovvero di carenze di ordine psico-pedagogico e culturale.